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REGOLAMENTO
1) - Atto Costitutivo
In Arezzo il giorno 19 settembre 1976 secondo quanto prescritto dell’art. 51 dello Statuto Sociale, è stato costituito il Comitato Regionale Toscano (C.R.T.) .
Esso estende la sua giurisdizione su tutta la Regione Toscana.
Partecipano alla sua costituzione le Sezioni A.R.I. di Firenze, Arezzo, Pisa, Piombino, San Vincenzo, Versilia, Livorno, Massa Carrara, Lucca e Montecatini Terme . Sono state inserite successivamente le Sezioni di, Prato, Empoli, Pontassieve, Vinci, Scandicci, Pistoia, Montagna Pistoiese, Valdichiana, Valdarno Superiore, Siena, Radicofani, Altopascio, Pontedera, Isola D’Elba, Grosseto, Lunigiana, e Cecina, ciascuna rappresenta da una propria Delegazione.
Agli effetti dell’atto costitutivo le Sezioni si considerano di fatto, gia costituite e legalmente funzionanti con pieno diritto.
(Il Comitato Regionale Toscano ha acquisito la piena validità costitutiva a norma del nuovo statuto A.R.I. entrato in vigore, in data 24/03/1979, riunione di Montecatini )
2) - Sede del Comitato Regionale Toscano
Il C.R.T. ha sede legale dove risiede il suo Presidente pro-tempore . A discrezione del C.R.T. potrà essere decentrata ogni attività associativa o amministrativa, purchè entro l’ambito Regionale .
3) - Organi del Comitato Regionale Toscano
Gli organi del C.R.T. sono : l’Assemblea delle Sezioni, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori .
4) - Scopi del Comitato Regionale Toscano
Il C.R.T. :
- Sovraintende alla costituzione, funzionamento, scioglimento delle Sezioni della Regione (articolo 50 Statuto Sociale)
- Dirime ogni divergenza tra Sezione e Sezione, Sezione e Soci, Soci e Soci
- Nomina i Delegati Regionali All’Assemblea Generale A.R.I.
- Nomina i Rappresentanti A.R.I. nella Commissione di esame per il conseguimento della patente di radiooperatore presso l’Ufficio Circoscrizionale della Toscana del Ministero P.T.
- Provvede al versamento alle Sezioni di quanto di loro spettanza della quota associativa A.R.I. trattenendo una percentuale, come stabilito dal Comitato stesso, per le proprie spese di gestione (articolo 5 Statuto Sociale)
- Provvede a tenere i contatti con le autorità Regionali e Provinciali dello Stato e con il Direttivo Nazionale A.R.I., in nome e per conto delle Sezioni, ove richiesto.
- Promuove d’intesa con le Sezioni, tutte quelle attività che ritiene opportune allo sviluppo dell’Associazione, autorizza e coordina tutte le iniziative e le manifestazioni organizzate dalle Sezioni della Toscana
5) - Composizione del Comitato Regionale Toscano
Il C.R.T. è formato da tante Sezioni quante ne fanno parte in Toscana . L’assemblea del C.R.T. è composta da due delegati per ogni Sezione della Regione, (con il diritto di voto di un solo delegato). In caso di loro impedimento permanente o temporaneo, la sostituzione dovrà essere ratificata dalla Sezione interessata e notificata a cura del Presidente della Sezione stessa .
I Delegati di Sezione eletti dall’Assemblea dei Soci delle singole Sezioni non hanno diritto a compenso alcuno, per la partecipazione alle Assemblee del C.R.T.
I soci A.R.I. possono partecipare all’Assemblea ma senza diritto di voto .
Sempre senza diritto di voto possono partecipare alle riunioni del C.R.T. anche i Revisori del Comitato Regionale Toscano .
Le Assemblee del C.R.T. possono essere ordinarie o straordinarie .
E’ prescritta la convocazione di almeno un’Assemblea ordinaria all’anno da effettuarsi di norma entro il 31 Marzo .
L’Assemblea straordinaria è indetta dal Collegio dei Revisori per gravi motivi di sua competenza, dal Presidente del Consiglio Direttivo e su richiesta di almeno un terzo delle Sezioni Toscane prescindendo dal numero dei soci che esse rappresentano .
La sede di convocazione dell’Assemblea verrà stabilita dal C.D. Regionale in accordo con le Sezioni .
6) - Quorum deliberativo e diritto di voto
L’Assemblea è deliberativa solo se, in prima convocazione, rappresenta almeno la maggioranza semplice dei Soci e delle Sezioni, ed in seconda convocazione solo se sono presenti almeno un terzo delle Sezioni che rappresentano almeno il 33% dei Soci Toscani .
L’Assemblea è valida solo se è presente il Presidente o il vice Presidente Regionale .
Vige per il quorum il sistema della duplice maggioranza : ogni delegazione di Sezione avrà a disposizione un voto come tale e tanti voti quanti Soci la Sezione aveva al 31 dicembre dell’anno precedente o l’ultimo dato ufficiale A.R.I. disponibile .
Nel caso di presenza di nuove Sezioni, frattanto formatesi, l’Assemblea prenderà atto dello spostamento dei Soci (e quindi dei voti ) computando sempre il numero in riferimento ad un documento ufficiale A.R.I. preso in esame .
Nel caso si debbano apportare modifiche al Regolamento Regionale, è prescritta la duplice maggioranza del 75% delle Sezioni presenti e dei soci rappresentati in quella specifica Assemblea .
Le comunicazioni di convocazione di Assemblea sono di esclusivo compito del Segretario Regionale e dovranno essere spedite almeno 20 giorni prima della data di convocazione, complete di ogni informazione d’uso ( luogo, data, ora, O.d.G. , da chi è stata indetta ) .
Ogni deroga temporale, per cause di forza maggiore, dovrà essere motivata ed i tempi di convocazione non potranno essere ridotti a meno di 10 giorni, in tale situazione gli interessati potranno anche essere convocati per mezzo fax o telegramma .
7) - Il Consiglio Direttivo
Su convocazione del Collegio dei Revisori, secondo gli stessi tempi indicati per la convocazione dell’Assemblea e con le stesse modalità senza deroga alcuna, i Rappresentanti delle Sezioni si riuniscono per l’elezione del Consiglio Direttivo del C.R.T. che è formato da un Presidente, un vice Presidente, un Segretario, e due Consiglieri, eletti fra i candidati liberamente presenti dalle Sezioni . Per eventuali decisioni a maggioranza con esito paritario, prevarrà il voto del Presidente .
Il C.D. relazionerà la segreteria Generale A.R.I. inviando :
copia dei verbali delle riunioni del C.D. ;
copia dei verbali dell’Assemblea Regionale ;
relazione delle attività delle Sezioni .
Dette cariche sono assolutamente non retribuibili, salvo rimborso spese per incarichi specifici e riunioni e sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica associativa .
L’incarico di cassiere può essere assunto da uno qualsiasi dei tre membri del Consiglio Direttivo. I componenti del Consiglio Direttivo Regionale restano in carica per tre anni e possono essere rieletti, ma per non più di tre mandati consecutivi
Il Presidente
Rappresenta il Comitato Regionale Toscano dell’A.R.I. . Presiede l’Assemblea Regionale. Provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea Regionale . Dispone per la convocazione delle Assemblee Ordinarie . Dispone per la convocazione delle Assemblee Straordinarie, quando richiesta da un terzo delle Sezioni .
Esercita in casi di provata urgenza, i poteri dell’Assemblea, salvo successivamente ratificati da parte di quest’ultima .
Adempie a tutte le funzioni delle quali riceve espressa delega da parte dell’Assemblea Regionale.
Il Vice Presidente
Sostituisce il Presidente e ne assume le prerogative in caso di suo impedimento . Adempie a quelle funzioni che gli sono espressamente delegate dal Presidente .
Il Segretario
Coadiuva il Presidente e il vice Presidente, dei quali attua le disposizioni .
E’ il Segretario di Assemblea, ne redige i Verbali e ne cura la consegna alle Sezioni . Tiene la corrispondenza del Comitato Regionale Toscano .
Il Cassiere
Tiene i libri contabili e si occupa della gestione amministrativa . Cura la relazione economica annuale del C.R.T. da sottoporre alla verifica del Collegio dei Revisori da presentare in copia alle Sezioni Toscane per la loro approvazione, da ratificare in Assemblea .
Consigliere
Coadiuva la Presidenza per ogni manifesta necessità .
Norme Generali
I componenti del Consiglio Direttivo Regionale non possono coprire alcuna carica e/o incarico continuativo nell’Organizzazione, sia a livello Nazionale che periferico dell’Associazione . In caso di carenza ( per dimissioni od altro ) fino a due membri del Consiglio, L’Assemblea procede alla loro rielezione. In caso di carenza di tre membri, debbono essere fatte nuove elezioni di tutto il Consiglio .
8) - Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Presidente in carica indice l’Assemblea del C.R.T. per l’elezione del Collegio dei Revisori dei conti .
I Revisori saranno eletti tra i candidati liberamente scelti e presentati dalle Sezioni .
La carica di Revisore è incompatibile con ogni altra carica associativa, così come specificato nelle norme generali dal precedente art. 7 .
Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed è costituito da tre membri .
Il Collegio dei Revisori dei Conti, a, sua volta nomina il proprio Presidente ; in caso di dimissioni di un membro, coopta per la nomina di un Revisore supplente da scegliersi tra i candidati non eletti . Il supplente rimane in carica sino allo scadere del triennio .
In caso di dimissioni di due Revisori, il Presidente del C.R.T. indice nuove elezioni . I nuovi eletti restano anch’essi in carica sino allo scadere del triennio .
Compiti e Prerogative del Collegio dei Revisori dei Conti
Controlla ogni verbale, documento o altro, libro afferente la vita Associativa del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Regionale .
Verifica la relazione economica annuale redatta dal cassiere Regionale e ne cura l’esposizione all’Assemblea Regionale .
Ha il potere di denunziare qualsiasi irregolarità amministrativa, statutaria e/o regolamentare al Consiglio Direttivo ed all’Assemblea Regionale .
In caso di gravi inadempienze e manchevolezze al Consiglio Direttivo Nazionale .
Ha facoltà, sempre per gravi motivi di sua competenza, di indire l’Assemblea Straordinaria .
Convoca l’Assemblea Regionale per l’elezione del Consiglio Direttivo .
Provvede, a dare corretta interpretazione al Regolamento Regionale, ove richiesto, e ne è custode dello spirito costitutivo .
Provvede, per scritto, a dare il Suo parere all’Assemblea Regionale, sui Regolamenti di Sezione e ad inviarne copia approvata e timbrata alla Sezione interessata .
I Regolamenti delle Sezioni devono essere conformi al modello Nazionale e non contrastanti con quello Regionale .
9) - Incarichi speciali
Il Consiglio Direttivo del C.R.T. ha facoltà di delegare ai soci della Regione specifiche mansioni .
Gli incaricati svolgeranno i loro compiti nell’ambito della delega ricevuta e dovranno rendere conto al Consiglio Direttivo del loro operato .
Il Consiglio Direttivo ha facoltà inoltre di conferire incarichi manageriali regionali ai propri componenti senza che ciò comporti la rimozione dell’incarico precedentemente svolto dagli stessi .
10) - Le Sezioni
Almeno 20 soci effettivi aventi diritto al voto, residenti nella stessa zona, possono riunirsi per fondare una Sezione .
Il Comitato fondatore inoltrerà richiesta scritta al Presidente del C.R.T. con la firma e le generalità di tutti i richiedenti, i quali s’impegnano moralmente a non cambiare di Sezione per almeno 5 anni .
Il Presidente del C.R.T. , verificata la liceità della richiesta e la posizione associativa di ciascun richiedente, emetterà entro 30 giorni dalla richiesta, un parere che, se favorevole, avrà carattere di autorizzazione provvisoria al funzionamento della Sezione .
Se il parere sarà sfavorevole, dovrà essere motivato .
L’autorizzazione definitiva al funzionamento della nuova Sezione sarà il secondo punto all’Ordine del Giorno della prima Assemblea del C.R.T. .
Nel territorio dello stesso Comune non potrà essere costituita più di una Sezione .
Le Sezioni sono obbligate a darsi un regolamento interno conforme al modello Nazionale, le cui norme non possono essere in contrasto né con lo Statuto Sociale, né con il presente Regolamento . Altresì tutte le Sezioni devono adeguare il proprio Regolamento tutte le volte che viene modificato il Regolamento Regionale o lo Statuto Sociale e raltivo Regolamento di attuazione . Tale Regolamento dovrà essere sottoposto agli Organi Regionali per l’approvazione entro tre mesi dalla costituzione definitiva della Sezione .
Una volta all’anno entro il 31 gennaio dell’anno successivo le Sezioni dovranno inviare al C.R.T.
Sintesi dell’attività annuale corredata da :
a) copia verbali Assemblea di Sezione ;
b) copia verbali riunioni Consiglio Direttivo di Sezione ;
c) copia rendiconto di cassa al 31 dicembre .
Lo scioglimento delle Sezioni potrà avvenire di fatto o di diritto :
- di fatto se i componenti della Sezione interessata lo chiederanno spontaneamente ovvero per cessazione di attività Associativa ;
- di diritto, se per gravi e motivate ragioni, il C.R.T. con maggioranza qualificante ( almeno il 75% dei Soci e delle Sezioni ) decide lo scioglimento stesso .
Ogni Sezione dovrà eleggere con Referendum segreto fra tutti i Soci aventi diritto al voto un proprio C.D. , composto da 5 membri fino a 50 Soci e 7 membri oltre i 50 Soci, ed avere un proprio domicilio legale, un Collegio dei revisori composto da almeno due membri .
Norma transitoria
Le Sezioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si considerano legalmente costituite e assolte da ogni obbligo costituzionale verso il C.R.T. , salvo la presentazione dei rispettivi regolamenti di Sezione adeguandoli al presente regolamento .
11) - I Soci
I Soci A.R.I. residenti o domiciliati nella Regione Toscana devono far parte di una sola Sezione della Regione .
Per ogni altro dovere e diritto dei Soci, si fa riferimento allo Statuto Sociale dell’A.R.I.